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C. T. P. S. Riscatto dei periodi esteri e di aspettativa |
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Pensione
Particolarità
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Decreto Legislativo 184/97 art.3 comma 1
I PERIODI OGGETTO DI RISCATTO NON SONO SOGGETTI AD ALCUNA LIMITAZIONE TEMPORALE.
L’ONERE DI RISCATTO E’ DOVUTO NELLA MISURA INTERA . Dall’entrata in vigore del regolamento C. E. n. 1606/98 (dal 25/10/98) tale normativa nazionale non trova applicazione nei casi in cui il lavoro all’estero sia stato svolto in uno Stato membro e sia totalizzabile ai sensi del predetto regolamento, ai fini del diritto a pensione italiana a carico del regime speciale per dipendenti pubblici ovvero a carico del regime generale.
Le domande di riscatto presentate, ai sensi del decreto legislativo
184/97, prima del 25/10/98, continuano ad avere validità.
Resta ferma la facoltà di rinuncia da parte dell’interessato, qualora
egli voglia far valere i periodi interessati in ambito U.E. ai fini
della totalizzazione.
A decorrere dal 29/1/2000 è
applicabile anche agli Stati dell’accordo SEE (Islanda,
Liechtenstein, Norvegia) il regolamento comunitario n. 1606/98,
concernente l’inclusione dei regime speciali per dipendenti pubblici nel
campo di applicazione dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72.
Riscatto di periodi di aspettativa
(D.L.vo 184/97 art.3 comma 2 )
“Ai lavoratori, collocati in aspettativa ai sensi della legge 11/2/80,
n. 26, come integrata dalla legge 25/6/85, n. 333, è data facoltà di
procedere al riscatto, in tutto o in parte, dei periodi di fruizione
dell’aspettativa medesima, che non siano coperti da contribuzione
obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza
obbligatoria”
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge 11/2/80, n. 26 (c.d. “legge Signorello”): Norme relative al
collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge,
anche esso dipendente dello Stato, si chiamato a prestare servizio
all’estero.
Legge 25/5/85, n. 333: Estende i benefici di cui alla legge 11/2/80, n.
26, ai dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all’estero per
conto di soggetti non statali.
Altri periodi valutabili a pensione mediante riscatto
(D.L.vo 564/96) Se collocati successivamente al 31 dicembre 1996 sono riscattabili:
In alternativa al riscatto è possibile la prosecuzione volontaria . |
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